Corte Appello Catania Sent. 1541/2023

Il contratto di fornitura di energia elettrica ai comuni non può essere stipulato mediante comportamenti concludenti: il contratto di fornitura è nullo senza la forma scritta. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Catania nella sentenza N. 1541/2023 nel procedimento nel quale abbiamo patrocinato il Comune di Pozzallo.
La Corte d’Appello di Catania (Presidente estensore il Dott. Roberto Centaro) ha stabilito che i contratti stipulati dallo Stato devono rivestire la forma scritta “ad substantiam”.
Con sentenza n.599/2021 emessa il 14-5-2021 dal Giudice Unico della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa , veniva rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa contro il Comune , condannato al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta.
Il Comune di Pozzallo proponeva appello avverso la suddetta decisione, chiedendo la revoca del provvedimento
monitorio; in subordine, la declaratoria della sussistenza del credito solo per gli interessi legali e non per quelli moratori, decorrenti comunque dalla domanda; oltre alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
“Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – afferma la Corte- ha attribuito al termine “Stato” l’accezione più ampia, ricomprendendo non solo le sue varie articolazioni centrali e periferiche, ma anche gli enti pubblici territoriali, elencati nella Costituzione, cui nel corso del tempo sono stati attribuiti poteri nell’ambito del decentramento delie funzioni, sia in termini esclusivi che ripartiti; anche quando la pubblica amministrazione agisca “iure privatorum”, pur nell’esercizio di compiti istituzionali.
In relazione alle richieste di attivazione prodotte dalla creditrice, la Corte ha rilevato che:
La documentazione prodotta si sostanzia in mere richieste di attivazione della fornitura, sottoscritte da un dipendente del Comune e non dal legale rappresentante “pro tempore” o da altro soggetto pubblico delegato a cioè investito dei necessari poteri di rappresentanza esterna. Non si è, quindi, di fronte ad una espressione di volontà dell’ente pubblico legittimamente emessa, cui poter ascrivere gli obblighi negoziali sanciti. La richiesta di attivazione della fornitura è un’istanza attuativa di un negozio già validamente stipulato.
Non può assurgere ad esplicitazione della volontà di intrattenere il rapporto e di stipulare il relativo contratto, perchè, a tutta evidenza, ha tutt’altro scopo e non può valere come adesione implicita alle previsioni contrattuali; ancor più per un ente pubblico, vincolato da un regime formale nella manifestazione della volontà.