È possibile intestare la casa all’altro coniuge senza pagare tasse in sede di separazione consensuale o giudiziale, o di divorzio, come parte degli accordi di divisione dei beni. Trasferimento esentasse.
L’intestazione della casa può essere utilizzata come strumento per ridurre o eliminare l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge.
Il trasferimento della proprietà dell’immobile può beneficiare di esenzioni o riduzioni dell’imposta di registro, imposta di bollo e imposte catastali, a patto che l’accordo sia contenuto nell’atto di separazione omologato dal giudice e sia finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.
Attenzione: nel caso di accordo in sede di separazione, l’accordo raggiunto non ha valore vincolante definitivo. In sede di divorzio, la moglie potrebbe tornare a chiedere l’assegno di mantenimento, anche se ha rinunciato in precedenza in cambio dell’intestazione della casa. Trasferimento consigliato solo con il divorzio, dunque. Per tutelarsi da eventuali ripensamenti, è infatti consigliabile posticipare l’intestazione della casa alla moglie al momento del divorzio definitivo.
Condizione per l’esenzione fiscale è che l’accordo deve essere contenuto nell’atto di separazione o divorzio omologato dal giudice. L’accordo deve inoltre essere finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.