Secondo la Corte di Cassazione l’appalto della consegna dei pacchi da parte di Poste Italiane dissimula rapporti di vero e proprio lavoro subordinato.
- Accertamento di interposizione illecita di manodopera
- Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- Elementi di un appalto genuino
- Direzione della prestazione lavorativa
- Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda della lavoratrice C.A. contro D.P.G. e Poste Italiane s.p.a. per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società a partire da una determinata data, inquadrandola nel livello D, profilo addetto senior, del CCNL di riferimento. I giudici hanno stabilito che non erano presenti gli elementi di un appalto genuino, come richiesto dalla legge, poiché mancava l’effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa da parte dell’appaltatore.
Conclusioni:
La Corte rigetta il ricorso presentato da Poste Italiane s.p.a., confermando la decisione della Corte d’appello di Firenze.
Argomentazioni:
Le motivazioni della decisione si basano sulla constatazione della direzione della prestazione lavorativa da parte di Poste Italiane s.p.a., l’organizzazione dettagliata delle attività e il controllo esercitato sulla prestazione lavorativa. Viene inoltre sottolineato il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, secondo la legge applicabile.
Riferimenti normativi:
La decisione si basa sull’interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, in particolare sull’art. 29, e sulla L. n. 1369 del 1960, art. 1, riguardanti rispettivamente l’appalto di lavoro e il divieto di intermediazione.
Rilevanza giuridica:
Questa sentenza è rilevante poiché chiarisce i criteri per stabilire se un rapporto di lavoro sia subordinato o meno, analizzando gli elementi di un appalto genuino e il divieto di intermediazione, offrendo quindi un quadro normativo importante per casi simili.
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13782