AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: SE I FIGLI LITIGANO É MEGLIO UN ESTRANEO

Se c’è forte conflittualità tra i figli, al genitore va nominato come amministratore di sostegno un estraneo. La Cassazione sulla nomina dell’amministratore di sostegno In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario. L’Ordinanza della Suprema Corte Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n.13612

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI COMUNI: CONTRATTO NULLO SENZA LA FORMA SCRITTA

Il contratto di fornitura di energia elettrica ai comuni non può essere stipulato mediante comportamenti concludenti: il contratto di fornitura è nullo senza la forma scritta. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Catania nella sentenza N. 1541/2023 nel procedimento nel quale abbiamo patrocinato il Comune di Pozzallo. La Corte d’Appello di Catania (Presidente estensore il Dott. Roberto Centaro) ha stabilito che i contratti stipulati dallo Stato devono rivestire la forma scritta “ad substantiam”. Con sentenza n.599/2021 emessa il 14-5-2021 dal Giudice Unico della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa , veniva rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa contro il Comune , condannato al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta.Il Comune di Pozzallo proponeva appello avverso la suddetta decisione, chiedendo la revoca del provvedimentomonitorio; in subordine, la declaratoria della sussistenza del credito solo per gli interessi legali e non per quelli moratori, decorrenti comunque dalla domanda; oltre alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. “Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – afferma la Corte- ha attribuito al termine “Stato” l’accezione più ampia, ricomprendendo non solo le sue varie articolazioni centrali e periferiche, ma anche gli enti pubblici territoriali, elencati nella Costituzione, cui nel corso del tempo sono stati attribuiti poteri nell’ambito del decentramento delie funzioni, sia in termini esclusivi che ripartiti; anche quando la pubblica amministrazione agisca “iure privatorum”, pur nell’esercizio di compiti istituzionali. In relazione alle richieste di attivazione prodotte dalla creditrice, la Corte ha rilevato che: La documentazione prodotta si sostanzia in mere richieste di attivazione della fornitura, sottoscritte da un dipendente del Comune e non dal legale rappresentante “pro tempore” o da altro soggetto pubblico delegato a cioè investito dei necessari poteri di rappresentanza esterna. Non si è, quindi, di fronte ad una espressione di volontà dell’ente pubblico legittimamente emessa, cui poter ascrivere gli obblighi negoziali sanciti. La richiesta di attivazione della fornitura è un’istanza attuativa di un negozio già validamente stipulato.Non può assurgere ad esplicitazione della volontà di intrattenere il rapporto e di stipulare il relativo contratto, perchè, a tutta evidenza, ha tutt’altro scopo e non può valere come adesione implicita alle previsioni contrattuali; ancor più per un ente pubblico, vincolato da un regime formale nella manifestazione della volontà. Qui la sentenza

VALORE LEGALE DELLA PEC: NON COMPRENDE GLI ALLEGATI

La Cassazione ribadisce che la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio ma non può garantire il contenuto del documento allegato “La posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato”. E’ il principio ribadito dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10091/2024 (sotto allegata). Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto. La Pec, in sostanza, confermano dal Palazzaccio, “è in grado di attestare in maniera certa l’avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla Pec stessa, non al file allegato ad essa”. Pertanto, se alla stessa è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file, “occorrendo, a tal fine, che sul file allegato sia apposta la firma digitale, che certificherà la provenienza del documento e la sua integrità”.(Articolo tratto dal sito: studiocataldi.it)

Interesse ad agire: il CGA accoglie la nostra tesi.

I Il Consiglio di Giustizia Amministrativa puntualizza la necessità dell’interesse ad agire per poter proporre un ricorso amministrativo. Lo esclude quando non sussista il requisito della “vicinitas” e non sia dimostrato il danno che si riceverebbe dall’applicazione del provvedimento amministrativo. All’attenzione della massima autorità giurisdizionale amministrativa la questione dell’interesse ad agire: accolta la nostra tesi. Qui la sentenza pubblicata sul sito di Giustizia amministrativa

ESPERTI DEL SINDACO: LA CORTE DEI CONTI SICILIA ALLARGA LE MAGLIE.

Nomina degli esperti del Sindaco: la Corte dei conti Sicilia accoglie il nostro ricorso e cambia giurisprudenza.  Il Sindaco può legittimamente nominare un esperto in materie legali (avvocato)ai sensi della Legge Reg. 26/8/1992, n. 7. Può farlo -tra l’altro- anche reiterando gli incarichi in continuità. La Corte dei Conti Sicilia accoglie le nostre tesi cambiando una giurisprudenza pluriennale di estremo rigore. L’art. 14 della L.r. n. 7 del 1992, proprio per consentire al sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti (gran parte dei quali ad altissimo contenuto specialistico) assegnatigli dall’ordinamento, gli ha attribuito il potere di avvalersi, in via generale e non soltanto per specifiche esigenze, come   dimostrato dal fatto che il numero degli esperti   commisurato al numero di abitanti, dell’apporto, personale e diretto, di esperti estranei all’amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che determinati compiti possano essere svolti anche da altri organi o uffici comunali, attraverso il conferimento di incarichi temporanei, anche continuativi, ma che comunque non possono eccedere la durata del suo mandato. La natura fiduciaria dell’incarico esclude la necessità di selezione dei candidati e comunque, affinchè si possa pretendere da un operatore soggetto alla giurisdizione della Corte il risarcimento di un danno erariale, occorre che il nocumento, in una delle molteplici accezioni in cui può  manifestarsi, sia stato effettivamente patito. Non è cioè sufficiente che vi sia stata la violazione di una norma preordinata, in astratto, ad evitare che un certo danno si produca. Al cospetto della violazione delle norme relative al conferimento degli incarichi, la recente giurisprudenza dei Giudici contabili siciliani si è soffermata sulle concrete circostanze che hanno indotto gli amministratori pubblici a disporli, mandandoli esenti da responsabilità, laddove sia risultato che la nomina di esperti e le attività realmente da questi svolte, a prescindere dalla violazione della disciplina normativa, non solo non abbiano recato alcun danno, ma siano stati, anzi, comprovatamente, di giovamento per l.Ente.

Esperti del Sindaco: la Corte dei Conti Sicilia – Sez. d’Appello conferma gli orientamenti estensivi dei Giudici di primo grado ampliando le ipotesi di legittimità degli incarichi.

In assenza di costi è legittimo l’incarico di svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle proprie ed anche non strettamente connesse alla figura dell’esperto, di ausilio all’apparato amministrativo e burocratico dell’Ente.

Studio Legale Rizza Moodica
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Giuseppe AssenzaGiuseppe Assenza
20:11 06 May 24
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antonino benedettoantonino benedetto
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nella mia vita lavorativa e non, sono stato spesso per ovvi motivi a contatto con studi legali...avvocati etc....con certezza di causa affermo l'assoluta, competenza, pragmaticita' della famiglia Rizza, notissimo studio legale in Modica....mi sono affidato a loro, per una delicata, e quantomeno spinosa querelle, su una compravendita, immobiliare, brillantemente e sagacemente, risolta, con grande merito dalla Studio. A detto titolo, mi e' doveroso, lasciare questa semplice , recenzione, per l'immensa gratidutine e riconoscenza, verso gli Avvocati Rizza dell'omonimo studio...
AuroraAurora
13:07 25 Jul 21
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Piero BasilePiero Basile
10:38 20 Jul 21
"Mi sono rivolto all' avv. Enzo Rizza per una questione molto complicata che durava da tempo. Ero stato truffato. L' avvocato ha trattato molto bene il contenzioso e ha risolto la questione che meglio non si poteva. Non mi è parso vero. L' avvocato si è contraddistinto per accoglienza, capacità, impegno, serietà e onestà. Bravo. Grazie avvocato, le sono grato."
Salvatore ZaccoSalvatore Zacco
10:15 20 Jul 21
GIUSY NICOLOSIGIUSY NICOLOSI
14:21 16 Apr 16
Ho incontrato l' avvocato Rizza in una delicata fase della mia vita lavorativa. La sua serietà, competenza e umanità mi hanno molto colpita. Consiglio vivamente di avvalersi delle sue prestazioni professionali, a quanti abbiano bisogno di un' adeguata assistenza legale.
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