Nomina degli esperti del Sindaco: la Corte dei conti Sicilia accoglie il nostro ricorso e cambia giurisprudenza. Il Sindaco può legittimamente nominare un esperto in materie legali (avvocato)ai sensi della Legge Reg. 26/8/1992, n. 7. Può farlo -tra l’altro- anche reiterando gli incarichi in continuità. La Corte dei Conti Sicilia accoglie le nostre tesi cambiando una giurisprudenza pluriennale di estremo rigore. L’art. 14 della L.r. n. 7 del 1992, proprio per consentire al sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti (gran parte dei quali ad altissimo contenuto specialistico) assegnatigli dall’ordinamento, gli ha attribuito il potere di avvalersi, in via generale e non soltanto per specifiche esigenze, come dimostrato dal fatto che il numero degli esperti commisurato al numero di abitanti, dell’apporto, personale e diretto, di esperti estranei all’amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che determinati compiti possano essere svolti anche da altri organi o uffici comunali, attraverso il conferimento di incarichi temporanei, anche continuativi, ma che comunque non possono eccedere la durata del suo mandato. La natura fiduciaria dell’incarico esclude la necessità di selezione dei candidati e comunque, affinchè si possa pretendere da un operatore soggetto alla giurisdizione della Corte il risarcimento di un danno erariale, occorre che il nocumento, in una delle molteplici accezioni in cui può manifestarsi, sia stato effettivamente patito. Non è cioè sufficiente che vi sia stata la violazione di una norma preordinata, in astratto, ad evitare che un certo danno si produca. Al cospetto della violazione delle norme relative al conferimento degli incarichi, la recente giurisprudenza dei Giudici contabili siciliani si è soffermata sulle concrete circostanze che hanno indotto gli amministratori pubblici a disporli, mandandoli esenti da responsabilità, laddove sia risultato che la nomina di esperti e le attività realmente da questi svolte, a prescindere dalla violazione della disciplina normativa, non solo non abbiano recato alcun danno, ma siano stati, anzi, comprovatamente, di giovamento per l.Ente.