di Nicola Frivoli – Avvocato. Vanno contemperati gli interessi dei coniugi e dei minori senza arrecare pregiudizio ad alcuno; in tal senso può essere assegnata la casa coniugale al marito qualora le condizioni di salute dello stesso impediscano un collocamento differente che vada ad alterare l’equilibrio psico-fisico del soggetto affetto da una grave patologia. di Nicola Frivoli – Avvocato. Commento a: Trib. Perugia, sez. I – civ., ord., 22 marzo 2024 La ricorrente depositava presso il Tribunale competente ricorso per separazione giudiziale dal marito esponendo che dall’unione erano nati due figli, attualmente minori, e che la famiglia aveva vissuto nella casa di proprietà del suocero concessa in comodato d’uso alla coppia prima del matrimonio. La moglie riferiva di svolgere attività lavorativa con contratto a chiamata, mentre il marito era socio di una società. Riferiva, altresì, che il resistente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale ma che aveva preferito indugiare nella richiesta di separazione atteso che il coniuge nel frattempo si era ammalato gravemente. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l’affido condiviso dei figli minori e l’assegnazione a sé della casa coniugale, oltre un mantenimento per se stessa e per i figli. Si costituiva il marito deducendo di versare in condizioni di salute gravi, negava la relazione extraconiugale, riferendo che, invece, era la moglie che aveva intrattenuto relazioni stabili. Concludeva chiedendo l‘addebito della separazione alla moglie, l’assegnazione della casa coniugale in considerazione delle proprie condizioni di salute, il collocamento paritario dei bambini e negando un mantenimento in favore della moglie, atteso che la stessa aveva sempre lavorato a tempo pieno. All’udienza fissata per comparizione delle parti il giudice verificata l’impossibilità della conciliazione, disponeva emettendo i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando, in maniera condivisa i figli minori, poneva a carico del marito l’obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla per la moglie, e assegnava la casa coniugale al marito in considerazione della gravità della patologia di cui era affetto. Il giudice adito, nel decidere in via provvisoria in merito all’assegnazione della casa coniugale, aveva valutato che la moglie, unitamente ai figli minori, si era trasferita da qualche mese dai genitori, mentre il marito era rimasto in casa e, a causa della gravissima malattia, si sottoponeva a cicli di terapie. Posto ciò, deriverebbe un notevole pregiudizio il trasferimento in un’altra abitazione del marito, considerando, altresì, che lo stesso dovrebbe reperire un’abitazione adatta alle sue necessità e alle sue gravi condizioni di salute. Precisava, inoltre, il giudicante che l’assegnazione della casa coniugale al marito non contrastava con l’interesse dei figli minori, bensì si affiancava nella misura in cui si deve considerare la necessità di assicurare condizioni di vita quanto più possibile serena e stabili per il padre, unitamente ai momenti di condivisione di vita con i bambini. Non va sottaciuto che il padre si sottoponeva periodicamente ai cicli di terapie, pertanto andava mantenuto il collocamento prevalente presso la madre, ma, in ogni caso, andavano assicurati gli incontri periodici con il padre il quale, pur in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, non può veder esautorato del suo ruolo con i figli. In conclusione, il giudice invitava le parti a trovare un accordo conciliativo, in mancanza, rigettava le richieste istruttorie di ammissione di prova orale nonché di CTU e il giudizio sarebbe proseguito nelle forme previste dal codice di rito con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.